LAMaI Art. 59b -

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 59b LAMaI dal 2025

Art. 59b Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 59b Progetti pilota per il contenimento dell’aumento dei costi

1 Allo scopo di sperimentare nuovi modelli di contenimento dell’aumento dei costi, di sviluppo delle esigenze di qualità o di promozione della digitalizzazione, il DFI può, dopo aver consultato le cerchie interessate, autorizzare progetti pilota.

2 I progetti pilota che concernono uno degli ambiti qui appresso possono derogare alle disposizioni della presente legge, fatto salvo l’articolo 1:

  • a. fornitura di prestazioni per incarico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (principio della prestazione in natura) invece della remunerazione delle prestazioni;
  • b. assunzione dei costi di prestazioni fornite all’estero al di fuori della cooperazione transfrontaliera di cui all’articolo 34 capoverso 2;
  • c. limitazione della scelta del fornitore di prestazioni;
  • d. finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie;
  • e. promozione delle cure coordinate e integrate;
  • f. sviluppo delle esigenze di qualità;
  • g. promozione della digitalizzazione.
  • 3 Il Consiglio federale può prevedere che possano essere autorizzati progetti pilota relativi ad altri ambiti, sempreché perseguano gli obiettivi di cui al capoverso 1 e non deroghino alla presente legge.

    4 I progetti pilota sono limitati quanto al contenuto, alla durata e all’applicazione territoriale.

    5 Il DFI disciplina mediante ordinanza le deroghe alla presente legge e alle relative disposizioni di esecuzione, nonché i diritti e gli obblighi dei partecipanti ai progetti pilota.

    6 I progetti pilota assicurano che la partecipazione agli stessi non leda i diritti degli assicurati garantiti dalla presente legge e avvenga su base volontaria. Il Consiglio federale disciplina le relative condizioni d’autorizzazione. Disciplina inoltre i requisiti minimi che deve soddisfare la valutazione dei progetti pilota da parte dei partner ai progetti.

    7 Al termine del progetto pilota, il Consiglio federale può prorogare la validità delle disposizioni di cui al capoverso 5 che derogano alla presente legge o che stabiliscono relativi diritti e obblighi, se la valutazione mostra che il relativo modello permette di contenere efficacemente l’aumento dei costi, di sviluppare la qualità o di promuovere la digitalizzazione. Le disposizioni cessano di avere effetto un anno dopo tale proroga, salvo che entro tale termine il Consiglio federale sottoponga all’Assemblea federale un disegno di base legale. Cessano inoltre di avere effetto nel momento in cui l’Assemblea federale respinge il disegno del Consiglio federale o la base legale entra in vigore.


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