LStrl Art. 59b - Dati biometrici

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 59b LStrl dal 2024

Art. 59b Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 59b (1) Dati biometrici

1 La registrazione dei dati biometrici e la trasmissione dei dati del documento di viaggio al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi. L’articolo 6a LDI (2) si applica per analogia.

2 Per il rilascio o il rinnovo di un documento di viaggio, la SEM e le autorit cantonali incaricate di ricevere le domande di rilascio di documenti di viaggio possono trattare i dati biometrici gi registrati nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).

3 I dati biometrici necessari per il rilascio di un documento di viaggio sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l’evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell’interessato lo esiga.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
(2) RS 143.1

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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