Art. 59a LAINF dal 2024

Art. 59a (1) Contratto-tipo
1 Gli assicuratori designati all’articolo 68 redigono in comune un contratto-tipo contenente le clausole che devono obbligatoriamente figurare in ogni contratto d’assicurazione.
2 Il contratto-tipo deve segnatamente prevedere che, in caso di aumento del tasso di premio netto o dell’aliquota percentuale del supplemento di premio per le spese amministrative, le aziende assicurate possono disdire il contratto entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’assicurazione. Gli assicuratori devono comunicare gli aumenti alle aziende assicurate almeno due mesi prima della fine dell’esercizio contabile corrente.
3 Gli assicuratori sottopongono il contratto-tipo all’approvazione del Consiglio federale. In assenza di un contratto-tipo sufficiente, il Consiglio federale stabilisce gli elementi che devono figurare in ogni contratto.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.