LStrl Art. 59a - Microchip

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 59a LStrl dal 2024

Art. 59a Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 59a (1) Microchip

1 I documenti di viaggio per stranieri possono essere provvisti di un microchip. Il microchip può contenere un’immagine digitalizzata del viso, le impronte digitali, altri dati personali del titolare del documento e i dati relativi al documento di viaggio. Possono esservi registrati anche i dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera g della legge federale del 20 giugno 2003 (2) sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo. L’articolo 2a della legge del 22 giugno 2001 (3) sui documenti d’identit (LDI) si applica per analogia.

2 Il Consiglio federale determina quali tipi di documenti di viaggio per stranieri sono provvisti di un microchip e quali dati vi devono essere registrati.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
(2) RS 142.51
(3) RS 143.1

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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