Art. 595 CCS dal 2025

Art. 595 Procedura
1 La liquidazione d’officio è fatta dall’autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati.
2 Essa comincia con la compilazione dell’inventario e la pubblicazione della grida.
3 L’amministratore è soggetto alla vigilanza dell’autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.