Art. 59 CPS dal 2024

Art. 59 Trattamento di turbe psichiche
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2 Il trattamento stazionario si svolge in un’appropriata istituzione psichiatrica o in un’istituzione per l’esecuzione delle misure.
3 Fintanto che sussiste il pericolo che l’autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un’istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l’articolo 76 capoverso 2, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato. (1)
4 La privazione della libert connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetter di ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su proposta dell’autorit d’esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.