CPM Art. 59 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 59 CPM dal 2025

Art. 59 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 59 Imprescrittibilità

1 Sono imprescrittibili:

  • a. il genocidio (art. 108);
  • b. i crimini contro l’umanità (art. 109 cpv. 1 e 2);
  • c. i crimini di guerra (art. 111 cpv. 1–3, 112 cpv. 1 e 2, 112a cpv. 1 e 2, 112b, 112c cpv. 1 e 2 e 112d);
  • d. i crimini che, come mezzi d’estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l’integrità fisica di molte persone, segnatamente con l’impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d’ostaggio;
  • e. (1) l’aggressione e la coazione sessuali (art. 153), la violenza carnale (art. 154), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), gli atti sessuali con fanciulli (art. 156 n. 1 e 1bis), l’abuso della posizione militare (art. 157) e l’inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 158), se commessi su fanciulli minori di dodici anni. (2)
  • 2 Il giudice può attenuare la pena nel caso in cui l’azione penale fosse caduta in prescrizione in applicazione degli articoli 55 e 56.

    3 I capoversi 1 lettere a, c e d nonché 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. (3) (4)

    (1) Introdotta dal n. I 3 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi) (RU 2012 5951; FF 2011 5393). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011).
    (2) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
    (3) Per. introdotto dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393).
    (4) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.