Art. 59 LTF dal 2025

Art. 59 Pubblicità
1 I dibattimenti come pure le deliberazioni orali e le successive votazioni sono pubblici.
2 Se vi è motivo di temere che siano minacciati la sicurezza, l’ordine pubblico o i buoni costumi o se lo giustifica l’interesse di un partecipante al procedimento, il Tribunale federale può ordinare che si proceda in tutto o in parte a porte chiuse.
3 Il Tribunale federale mette a disposizione del pubblico il dispositivo delle sue sentenze non deliberate pubblicamente per 30 giorni dopo la loro notificazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.