Art. 58h LAMaI dal 2025
Art. 58h (1) Misure del Consiglio federale intese a sviluppare la qualità e a garantire o ristabilire l’impiego appropriato delle prestazioni
1 Il Consiglio federale stabilisce le misure intese a sviluppare la qualità e a garantire o ristabilire l’impiego appropriato delle prestazioni. Può segnatamente ordinare che:a. prima dell’esecuzione di determinate misure diagnostiche o terapeutiche, segnatamente quelle particolarmente onerose, debba essere ottenuto il consenso del medico di fiducia;b. i costi di misure diagnostiche o terapeutiche particolarmente onerose o difficili siano assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto se dispensate da fornitori di prestazioni qualificati.
2 Il Consiglio federale può designare più dettagliatamente i fornitori di prestazioni di cui al capoverso 1 lettera b.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell’economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 ([RU 2021 151]; [FF 2016 201]).
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