Art. 582 CCS dal 2024

Art. 582 II. Grida
1 L’autorit incaricata dell’inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell’eredit , compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito.
2 La grida deve avvertire i creditori delle conseguenze della mancata notificazione.
3 Il termine dev’essere di un mese almeno dal giorno della prima pubblicazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.