Art. 58 CPC dal 2024

Art. 58 Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e riserva della non vincolativit delle conclusioni delle parti
1 Il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte.
2 Sono fatte salve le disposizioni di legge secondo le quali il giudice non è vincolato dalle conclusioni delle parti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.