Art. 58 REDD dal 2022

Art. 58 Del procedimento successivo alla decisione di ricevibilit Ricorsi statali
1. Qualora la Camera decida di accogliere un ricorso introdotto ai sensi dell’articolo 33 della Convenzione, il presidente della Camera, previa consultazione delle Parti contraenti in causa, fissa i termini per il deposito delle osservazioni scritte sul merito e per la produzione di eventuali prove supplementari. Il presidente può tuttavia, con il consenso delle Parti contraenti in causa, decidere di non dar luogo a un procedimento scritto.2. Un’udienza sul merito viene disposta qualora una o più Parti contraenti in causa ne facciano richiesta o se la Camera decide d’ufficio in tal senso. Il presidente della Camera fissa il procedimento orale.
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