Art. 58 LDIP dal 2025

Art. 58 Decisioni straniere
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2 Per le decisioni in materia di rapporti patrimoniali pronunciate in connessione con provvedimenti a tutela dell’unione coniugale o in seguito a morte, dichiarazione di nullità del matrimonio, divorzio o separazione, il riconoscimento è retto dalle disposizioni della presente legge concernenti gli effetti del matrimonio in generale, il divorzio o le successioni (art. 50, 65 e 96), salvo nel caso di cui all’articolo 96 capoverso 1 lettera c. (1)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.