Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Art. 58

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPPC:



Art. 58 LPPC dal 2025

Art. 58 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 58 Uso di proprietà e diritto di requisire

1 I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi le attività e gli impianti tecnici delle autorità. L’eventuale deprezzamento è equamente risarcito.

2 In caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati la protezione civile ha il diritto di requisire alle stesse condizioni dell’esercito.


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