LPP Art. 58 - Sovvenzioni in caso di sfavorevole struttura d’et?

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 58 LPP dal 2022

Art. 58 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 58 Sovvenzioni in caso di sfavorevole struttura d’et

1 L’istituto di previdenza riceve sovvenzioni per sfavorevole struttura d’et (art. 56 cpv. 1 lett. a) nella misura in cui la somma degli accrediti di vecchiaia supera il 14 per cento della somma dei corrispondenti salari coordinati. Le sovvenzioni sono calcolate ogni anno in base ai dati dell’anno civile trascorso.

2 Il Consiglio federale può modificare detta percentuale qualora il saggio medio degli averi di vecchiaia a livello nazionale si scosti notevolmente dal 12 per cento.

3 Gli istituti di previdenza possono pretendere le sovvenzioni soltanto se l’intero personale dei datori di lavoro loro affiliati, sottostante all’assicurazione obbligatoria, è assicurato presso di loro.

4 Se più datori di lavoro sono affiliati al medesimo istituto di previdenza, le sovvenzioni per il personale di ogni singolo datore di lavoro sono calcolate separatamente.

5 Per il calcolo delle sovvenzioni, è tenuto conto degli indipendenti soltanto se si sono assicurati a titolo facoltativo:

  • a. nell’anno successivo all’entrata in vigore della legge o all’assunzione dell’attivit lucrativa indipendente;
  • b. immediatamente dopo essere stati sottoposti per almeno sei mesi all’assicurazione obbligatoria.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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