Art. 57d LCStr dal 2024
Art. 57d Gestione del traffico da parte dei Cantoni (1)
1 I Cantoni allestiscono piani di gestione del traffico per le strade designate dal Consiglio federale che sono rilevanti per la gestione del traffico delle strade nazionali. Questi piani devono essere approvati dalla Confederazione.
2 I Cantoni informano gli utenti della strada sulle condizioni di circolazione, le restrizioni del traffico e lo stato delle strade per la rimanente rete stradale sul loro territorio. Per quanto la situazione lo esiga, informano la Confederazione, altri Cantoni e gli Stati limitrofi.
3 I Cantoni possono delegare il loro compito d’informazione alla centrale di gestione del traffico o a terzi.
4 La Confederazione assiste i Cantoni mediante una consulenza tecnica e nel coordinamento delle informazioni sul traffico che interessano gli altri Cantoni o gli Stati limitrofi.
(1) Introdotto dal n. II 18 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).