Art. 57 OETV dal 2025

Art. 57 (1) Sospensioni, dispositivi di trazione
1 Sono considerate sospensioni ad aria o sospensioni riconosciute equivalenti le sospensioni conformi ai requisiti specifici del regolamento (UE) 2019/2144.
2 Sono ammessi i dispositivi di trazione conformi al regolamento (UE) 2019/2144.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.