Art. 57 CPS dal 2024

Art. 57 Relazione tra le misure e le pene
1 Se sono adempiute le condizioni sia per una pena sia per una misura, il tribunale ordina entrambe le sanzioni.
2 Le misure di cui agli articoli 59–61 vanno eseguite prima della pena detentiva pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o della liberazione condizionale. Parimenti, le misure ripristinate secondo l’articolo 62a vanno eseguite prima della pena unica pronunciata congiuntamente.
3 La privazione della libert connessa alla misura è computata nella pena.
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