Art. 57 ORC dal 2025
Art. 57 Riduzione e aumento simultanei del capitale azionario (1)
1 Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l’ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l’iscrizione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: (1) a. l’atto pubblico concernente la deliberazione dell’assemblea generale;b. i documenti giustificativi necessari per un aumento ordinario del capitale azionario;c. lo statuto in caso di modifica.
2 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:a. il fatto che il capitale azionario è stato ridotto e simultaneamente riaumentato;b. l’ammontare della riduzione del capitale azionario;c. la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni;d. il nuovo ammontare del capitale azionario se è superiore all’ammontare anteriore;e. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l’aumento del capitale azionario;f. il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati;g. se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato;h. nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;i. se del caso, la limitazione della trasferibilità delle azioni;j. la nuova data dello statuto in caso di modifica.
3 Se il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato in vista di un risanamento, nel registro di commercio è iscritto l’annullamento delle azioni emesse precedentemente.
4 Se, al momento dell’aumento del capitale, vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se l’aumento del capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, si applicano gli articoli 46 capoverso 3 lettera d e 48 capoverso 1 lettera i. (1)
(1) (2)
(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 114]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.