Art. 57 LDP dal 2022

Art. 57 (1) Fine del periodo di nomina
Il periodo di nomina del Consiglio nazionale termina all’atto della costituzione del neoeletto Consiglio.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.