Art. 57 LAVS dal 2025
Art. 57 4. Regolamento della cassa
1 Le associazioni fondatrici stabiliscono il regolamento della cassa. Soltanto esse hanno la competenza di modificarlo. Il regolamento della cassa e le modificazioni dello stesso devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio federale.
2 Il regolamento deve contenere disposizioni su:a. la sede della cassa di compensazione;b. la composizione e la nomina del comitato direttivo della cassa;c. i compiti e le competenze del comitato direttivo della cassa e del gerente della cassa;d. l’organizzazione interna della cassa;e. la istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse;f. le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione;g. (1) il controllo dei datori di lavoro;h. (2) la partecipazione, nel caso di più associazioni fondatrici, delle associazioni alla prestazione della garanzia nel senso dell’articolo 55 e l’ordinamento del regresso nei casi in cui sono applicabili l’articolo 78 LPGA (3) e l’articolo 70 della presente legge.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 688]; [FF 2020 1]).
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 ([RU 2002 3371]; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
(3) [RS 830.1 ]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.