Art. 560 CCS dal 2025

Art. 560 Eredi
1 Gli eredi acquistano per legge l’universalità della successione dal momento della sua apertura.
2 Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz’altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali.
3 Per gli eredi istituiti, gli effetti dell’acquisto risalgono al momento dell’apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnar loro l’eredità secondo le regole del possesso.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.