Art. 56 PA dal 2022

Art. 56 2. Altri provvedimenti (1)
Dopo il deposito del ricorso, l’autorit adita, il suo presidente o il giudice dell’istruzione può prendere, d’ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d’urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.