Art. 56 LIFD dal 2025
Art. 56 Esenzioni
Sono esenti dall’imposta:a. la Confederazione e i suoi stabilimenti;b. i Cantoni e i loro stabilimenti;c. i Comuni, le parrocchie e le altre collettività territoriali cantonali nonché i loro stabilimenti;d. (1) le imprese di trasporto e d’infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un’indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un’impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall’attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall’esenzione dall’imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l’attività concessionaria;e. le istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento d’impresa in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza del personale;f. le casse svizzere d’assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse d’assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, eccettuate le società d’assicurazione concessionarie;g. le persone giuridiche, che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l’utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini. (2) Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d’interesse pubblico. L’acquisizione e l’amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l’interesse al mantenimento dell’impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali;h. (2) le persone giuridiche che perseguono, sul piano nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l’utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini;i. (4) gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all’uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 (5) sullo Stato ospite per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi;j. (6) gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempreché i loro investitori siano esclusivamente istituzioni di previdenza professionale esentate dall’imposta conformemente alla lettera e o casse svizzere d’assicurazioni sociali e di compensazione esentate dall’imposta conformemente alla lettera f.
(1) Nuovo testo giusta la cifra II n. 10 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 ([RU 2009 5597 ]5629; [FF 2005 2183], [2007 2457]).
(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 ([RU 1998 669]; [FF 1997 II 963]).
(4) Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 7 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 6637]; [FF 2006 7359]).
(5) [RS 192.12]
(6) Introdotta dall’all. cifra II n. 6 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 ([RU 2006 5379]; [FF 2005 5701]).
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