Art. 56 CCS dal 2024

Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l’estero
1 I Cantoni possono concludere con l’estero trattati nei settori di loro competenza.
2 Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione.
3 I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorit estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l’estero si svolgono per il tramite della Confederazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.