LDP Art. 56 - Elezione complementare

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 56 LDP dal 2022

Art. 56 Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 56 Elezione complementare

1 Se un seggio divenuto vacante non può essere assegnato mediante subentro, tre quinti dei firmatari della lista (art. 24 cpv. 1) o la direzione del partito cantonale (art. 24 cpv. 3) che ha depositato la lista su cui figurava il deputato da sostituire possono presentare una proposta di candidatura. (1)

2 Non appena la proposta è stata definitivamente stabilita (art. 22 e 29), il candidato proposto è proclamato eletto dal governo cantonale senza votazione, giusta l’articolo 45. (2)

3 Se non è fatto uso del diritto di proposta, si procede a un’elezione popolare. (1) Se devono essere assegnati più seggi, s’applicano le disposizioni sul sistema proporzionale, altrimenti quelle sul sistema maggioritario.

(1) (3)
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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