Art. 56 LStrl dal 2025

Art. 56 (1) Ripartizione dei compiti
1 Il Consiglio federale definisce la politica d’integrazione nei settori di competenza della Confederazione. Provvede affinché i servizi federali adottino, insieme alle autorità cantonali competenti, provvedimenti miranti a promuovere l’integrazione e a proteggere contro la discriminazione.
2 La SEM coordina i provvedimenti dei servizi federali miranti a promuovere l’integrazione e a proteggere contro la discriminazione, in particolare nei settori della sicurezza sociale, della formazione professionale, della formazione continua e della sanità. I servizi federali coinvolgono la SEM nelle attività con potenziali ripercussioni sull’integrazione.
3 La SEM assicura lo scambio d’informazioni e di esperienze con i Cantoni, i Comuni e gli altri soggetti coinvolti.
4 I Cantoni definiscono la politica d’integrazione nei settori di loro competenza. Provvedono affinché le autorità cantonali adottino, insieme alle autorità comunali competenti, provvedimenti miranti a promuovere l’integrazione e a proteggere contro la discriminazione. Designano un servizio che funga da interlocutore della SEM per le questioni inerenti all’integrazione e assicurano lo scambio d’informazioni e di esperienze con i Comuni.
5 In collaborazione con i Cantoni, la SEM verifica periodicamente l’integrazione della popolazione straniera e assicura la garanzia della qualità in materia di promozione dell’integrazione.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.