Art. 56 LAVS dal 2025

Art. 56 3. Procedura
1 Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono chiederne per iscritto l’autorizzazione al Consiglio federale, allegando alla loro domanda il progetto di regolamento della cassa. Nel contempo esse devono provare che sono adempite le condizioni indicate nell’articolo 53 ed eventualmente quelle dell’articolo 54.
2 Il Consiglio federale accorda l’autorizzazione di costituire una cassa di compensazione professionale, se le condizioni dell’articolo 53 ed eventualmente quelle dell’articolo 54 sono adempite e se è stata prestata la garanzia conformemente all’articolo 55.
3 La cassa di compensazione professionale è costituita ed acquista la personalità giuridica quando il regolamento della cassa è stato approvato dal Consiglio federale.
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