Art. 559 CCS dal 2024

Art. 559 IV. Consegna dell’eredit
1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell’autorit , nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullit e di petizione di eredit .
2 Nello stesso tempo l’autorit invita, ove occorra, l’amministratore dell’eredit a farne loro la consegna.
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