OR Art. 559 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 559 OR dal 2024
Art. 559 Diritto agli utili, agli interessi ed all’onorario
1 Ogni socio ha diritto di ritirare dalla cassa sociale gli utili, gli interessi e l’onorario dell’esercizio annuale scaduto.
2 Gli interessi e l’onorario possono essere ritirati gi durante l’esercizio annuale, in quanto il contratto lo preveda; gli utili, invece, solo dopo l’approvazione della relazione sulla gestione. (1)
3 In quanto un socio non ritiri gli utili, gli interessi e l’onorario ai quali ha diritto, la sua quota sar , dopo l’approvazione della relazione sulla gestione, accresciuta del loro importo, purché nessuno degli altri soci faccia opposizione. (1)
(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 ([RU 2012 6679]; [FF 2008 1321]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.