Art. 55 ORC dal 2025
Art. 55 Riduzione del capitale azionario Riduzione ordinaria del capitale
1 Con la notificazione per l’iscrizione di una riduzione del capitale azionario occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:a. l’atto pubblico sulla deliberazione dell’assemblea generale (art. 653n CO);b. l’atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d’amministrazione (art. 653o cpv. 2 CO); c. l’attestazione di verifica di un’impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale o di un perito revisore abilitato (art. 653m cpv. 1 CO);d. lo statuto modificato. (1)
2 ... (2)
3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:a. la qualifica di riduzione del capitale azionario;b. la data della modifica dello statuto;c. la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni; d. l’ammontare della riduzione del capitale azionario;e. l’impiego dell’ammontare della riduzione;f. l’ammontare del capitale azionario dopo la sua riduzione;g. l’ammontare dei conferimenti effettuati dopo la riduzione del capitale azionario;h. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo la riduzione del capitale azionario.
4 Se la società ha riscattato e annullato azioni proprie, si applica la procedura di riduzione del capitale. La riduzione del capitale azionario e il numero delle azioni deve essere iscritta nel registro di commercio anche quando una somma corrispondente sia stata inserita nel passivo del bilancio.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 114]).
(2) Abrogato dal n. I dell’O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 114]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.