Codice civile svizzero (CCS) Art. 547

Zusammenfassung der Rechtsnorm CCS:



Art. 547 CCS dal 2025

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Art. 547 Ricomparsa della persona e restituzione

1 Se lo scomparso ricompare o se dei terzi fanno valere diritti prevalenti, le persone immesse in possesso sono obbligate di restituire l’eredità secondo le norme del possesso.

2 Se sono in buona fede, rimangono obbligate verso i terzi che hanno diritti prevalenti, solo durante il termine per la petizione di eredità.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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