Art. 546 CCS dal 2024

Art. 546 1. Immissione in possesso e garanzie
1 Gli eredi e legatari che ottengono l’immissione in possesso dei beni una persona scomparsa devono prima fornire garanzia per la restituzione allo scomparso medesimo o ad altri che vi abbiano un diritto prevalente.
2 Nel caso di persona sparita in pericolo imminente di morte, le garanzie saranno fornite per cinque anni; nel caso di assenza senza notizie, per quindici anni; non mai però oltre il giorno in cui lo scomparso avrebbe compiuto gli anni cento.
3 I cinque anni decorrono dall’immissione in possesso ed i quindici dall’ultima notizia.
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