Art. 544 CCS dal 2025

Art. 544 Infante concepito
1 L’infante è capace di succedere fin dal momento del concepimento, a condizione che nasca vivo.
2 Se nasce morto, l’infante non è considerato erede. (2)
(1) Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).(2) Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
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