LAgr Art. 54 - Contributi per singole colture

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 54 LAgr dal 2023

Art. 54 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 54 Capitolo 4: Produzione vegetale (1) Contributi per singole colture

1 La Confederazione può versare contributi per singole colture al fine di:

  • a. mantenere la capacit di produzione e la funzionalit di singole filiere di trasformazione per garantire un approvvigionamento adeguato della popolazione;
  • b. garantire un approvvigionamento adeguato di alimenti per animali da reddito.
  • 2 Il Consiglio federale definisce le colture e stabilisce l’importo dei contributi.

    2bis Fino al 2026, per le barbabietole destinate alla produzione di zucchero è versato un contributo di 2100 franchi per ettaro e anno. Per le barbabietole coltivate secondo le esigenze dell’agricoltura biologica o della produzione integrata, fino al 2026 è versato un contributo supplementare di 200 franchi per ettaro e anno. (2)

    3 I contributi possono essere versati anche per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine secondo l’articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 (3) sulle dogane.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).
    (2) Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 85; FF 2021 457, 748).
    (3) RS 631.0

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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