Art. 54 LAgr dal 2023

Art. 54 Capitolo 4: Produzione vegetale (1) Contributi per singole colture
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2 Il Consiglio federale definisce le colture e stabilisce l’importo dei contributi.
3 I contributi possono essere versati anche per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine secondo l’articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 (3) sulle dogane.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).(2) Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 85; FF 2021 457, 748).
(3) RS 631.0
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.