LPP Art. 54 - Costituzione

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 54 LPP dal 2025

Art. 54 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 54 Fondo di garanzia e istituto collettore Capitolo 1: Titolari Costituzione

1 Le organizzazioni mantello dei lavoratori e dei datori di lavoro costituiscono due fondazioni da amministrare pariteticamente.

2 Il Consiglio federale incarica tali fondazioni:

  • a. l’una di gestire il fondo di garanzia;
  • b. l’altra di assumere gli impegni dell’istituto collettore.
  • 3 Se una fondazione non può essere costituita per il tramite delle organizzazioni mantello, la costituzione è curata dal Consiglio federale.

    4 Le fondazioni sono autorità nel senso dell’articolo 1 capoverso 2 lettera e della legge federale del 20 dicembre 1968 (1) sulla procedura amministrativa.

    (1) RS 172.021

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