LPP Art. 53h - Organizzazione

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 53h LPP dal 2025

Art. 53h Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 53h Organizzazione

1 L’organo supremo della fondazione d’investimento è l’assemblea degli investitori.

2 Il consiglio di fondazione è l’organo preposto alla gestione. Può delegare la gestione a terzi, salvo che si tratti di compiti direttamente legati alla direzione suprema della fondazione d’investimento.

3 L’assemblea degli investitori emana disposizioni sull’organizzazione, l’amministrazione e il controllo della fondazione d’investimento.


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