Art. 53g LPP dal 2025

Art. 53g Fondazioni d’investimento Scopo e diritto applicabile
1 Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80–89a CC (1) . (2)
2 Le fondazioni d’investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d’esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d’investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni.
(1) RS 210(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
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