Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Art. 53g

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 53g LPP dal 2025

Art. 53g Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 53g Fondazioni d’investimento Scopo e diritto applicabile

1 Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80–89a CC (1) . (2)

2 Le fondazioni d’investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d’esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d’investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni.

(1) RS 210
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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