Art. 53f LPP dal 2025

Art. 53f (1) Diritto legale di disdetta
1 Le modifiche sostanziali apportate dall’istituto di previdenza o dall’impresa di assicurazione a un contratto di affiliazione o di assicurazione devono essere annunciate per scritto all’altra parte contraente almeno sei mesi prima che entrano in vigore.
2 L’altra parte può, con preavviso scritto di 30 giorni, disdire il contratto per il giorno in cui le modifiche entreranno in vigore.
3 Essa può esigere per scritto che l’istituto di previdenza o l’impresa di assicurazione le metta a disposizione le indicazioni necessarie per le offerte. Se tali indicazioni non le vengono fornite entro 30 giorni, la decorrenza del termine di preavviso di 30 giorni e il momento in cui le modifiche sostanziali entrano in vigore sono posticipati di conseguenza. Se il diritto legale di disdetta non è utilizzato, le modifiche sostanziali entrano in vigore a partire dal giorno annunciato.
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5 Le modifiche di cui al capoverso 4 non sono considerate essenziali se sono conseguenti alla modifica di una base giuridica.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell’istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1803; FF 2005 5283 5295).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.