Art. 53d LPP dal 2022

Art. 53d (1) Procedura in caso di liquidazione parziale o totale
1 La liquidazione parziale o totale dell’istituto di previdenza ha luogo tenendo conto del principio della parit di trattamento e secondo i principi tecnici riconosciuti. Il Consiglio federale definisce questi principi.
2 I fondi liberi devono essere calcolati in funzione del patrimonio valutato secondo il valore di realizzo.
3 Gli istituti di previdenza possono dedurre proporzionalmente i disavanzi tecnici, sempre che non ne risulti una riduzione dell’avere di vecchiaia (art. 15). (2)
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5 L’istituto di previdenza informa tempestivamente e in modo esaustivo gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito alla liquidazione parziale o totale. Deve in particolare concedere loro il diritto di consultare i piani di ripartizione.
6 Gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di far verificare dalla competente autorit di vigilanza le condizioni, la procedura e i piani di ripartizione e di esigere una decisione in merito. Un ricorso contro la decisione dell’autorit di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se lo decide il presidente della competente corte del Tribunale amministrativo federale o il giudice dell’istruzione, d’ufficio o su richiesta del ricorrente. In assenza dell’effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto soltanto a vantaggio o a scapito del ricorrente. (3)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
(3) Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
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