LPP Art. 53d - Procedura in caso di liquidazione parziale o totale

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 53d LPP dal 2022

Art. 53d Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 53d (1) Procedura in caso di liquidazione parziale o totale

1 La liquidazione parziale o totale dell’istituto di previdenza ha luogo tenendo conto del principio della parit di trattamento e secondo i principi tecnici riconosciuti. Il Consiglio federale definisce questi principi.

2 I fondi liberi devono essere calcolati in funzione del patrimonio valutato secondo il valore di realizzo.

3 Gli istituti di previdenza possono dedurre proporzionalmente i disavanzi tecnici, sempre che non ne risulti una riduzione dell’avere di vecchiaia (art. 15). (2)

4 L’organo paritetico designato o l’organo competente stabilisce nell’ambito delle disposizioni legali e del regolamento:

  • a. il momento esatto della liquidazione parziale;
  • b. i fondi liberi e la quota da ripartire;
  • c. l’importo del disavanzo e la sua ripartizione;
  • d. il piano di ripartizione.
  • 5 L’istituto di previdenza informa tempestivamente e in modo esaustivo gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito alla liquidazione parziale o totale. Deve in particolare concedere loro il diritto di consultare i piani di ripartizione.

    6 Gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di far verificare dalla competente autorit di vigilanza le condizioni, la procedura e i piani di ripartizione e di esigere una decisione in merito. Un ricorso contro la decisione dell’autorit di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se lo decide il presidente della competente corte del Tribunale amministrativo federale o il giudice dell’istruzione, d’ufficio o su richiesta del ricorrente. In assenza dell’effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto soltanto a vantaggio o a scapito del ricorrente. (3)

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
    (2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
    (3) Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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