LPP Art. 53b - Liquidazione parziale

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 53b LPP dal 2025

Art. 53b Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 53b (1) Liquidazione parziale

1 Gli istituti di previdenza disciplinano nei loro regolamenti le condizioni e la procedura di liquidazione parziale. Le condizioni per la liquidazione parziale sono presumibilmente adempiute se:

  • a. l’effettivo del personale è considerevolmente ridotto;
  • b. un’impresa è ristrutturata;
  • c. il contratto d’affiliazione è sciolto.
  • 2 Le prescrizioni regolamentari concernenti le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale devono essere approvate dall’autorità di vigilanza.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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