Art. 53 LD dal 2023

Art. 53 Depositi doganali aperti
1 I depositi doganali aperti sono depositi doganali nei quali i depositari possono immagazzinare merci proprie o merci di terzi non immesse in libera pratica.
2 Le merci tassate all’esportazione possono essere immagazzinate in un deposito doganale aperto se, dopo esserne uscite, sono esportate. Il Consiglio federale può prevedere l’immagazzinamento di merci che non vengono esportate.
3 Nei depositi doganali aperti le merci possono essere immagazzinate senza limitazione di tempo. Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale le merci tassate all’esportazione devono essere esportate.
4 Le merci destinate a essere immagazzinate sono dichiarate dal depositario o dal suo mandatario presso l’ufficio doganale di controllo menzionato nell’autorizzazione.
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6 L’UDSC può esigere che il depositario presti una garanzia per l’osservanza degli obblighi di cui al capoverso 5.
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