Art. 53 ONC dal 2025

Art. 53 Disposizioni comuni
1 Per quanto possibile, le colonne di cavalli montati, le mandrie e i greggi devono essere frazionati per agevolare il sorpasso ai veicoli.
2 Di notte o se le condizioni atmosferiche lo esigono, chi va a cavallo o conduce animali deve portare sulla parte rivolta al traffico almeno una luce gialla anabbagliante, visibile davanti e di dietro. Inoltre la cavalcatura dev’essere munita di gambali catarifrangenti. Le colonne di cavallerizzi e i gruppi di animali devono portare, a sinistra, almeno una luce gialla davanti e di dietro. (1)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.