Art. 53 CCS dal 2024

Art. 53 Esistenza e territorio dei Cantoni
1 La Confederazione protegge l’esistenza e il territorio dei Cantoni.
2 Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni richiede il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché quello del Popolo svizzero e dei Cantoni.
3 Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché un decreto d’approvazione dell’Assemblea federale.
4 Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.