Art. 53 LFPr dal 2024
Art. 53 Contributi forfettari ai Cantoni
1 I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono inoltre adeguatamente conto dell’ampiezza e del genere della formazione di base, nonché dell’offerta di formazione professionale superiore. Il Consiglio federale può considerare altri criteri. (1)
2 I contributi forfettari sono versati per i compiti seguenti:
a. l’offerta di:1. sostegno individuale speciale delle persone in formazione professionale di base su due anni (art. 18 cpv. 3),2. provvedimenti per preparare alla formazione professionale di base (art. 12 cpv. 1),3. scuole professionali di base (art. 21),4. corsi interaziendali e corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede (art. 23 cpv. 1),5. formazione generale approfondita in preparazione alla maturit professionale federale (art. 25),6. corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 28),7. cicli di formazione in scuole specializzate superiori (art. 29),8. formazione professionale continua (art. 30 a 32),9. corsi di formazione per formatori (art. 45),10. qualifica dei consulenti in orientamento professionale, negli studi e nella carriera (art. 50).b. lo svolgimento di esami e altre procedure di qualificazione (art. 40 cpv. 1), fatto salvo l’articolo 52 capoverso 3 lettera c. (1) Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 5779]; [FF 2005 5349]).
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