LPP Art. 52e - Compiti del perito in materia di previdenza professionale (2)

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 52e LPP dal 2025

Art. 52e Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 52e (1) Compiti del perito in materia di previdenza professionale (2)

1 Il perito in materia di previdenza professionale verifica dal punto di vista attuariale se l’istituto di previdenza offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni; a tal fine:

  • a. calcola annualmente i capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnici dell’istituto di previdenza;
  • b. redige periodicamente, ma almeno ogni tre anni, una perizia attuariale. (3)
  • 1bis Verifica inoltre periodicamente se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali. (4)

    2 Il perito sottopone all’organo supremo dell’istituto di previdenza raccomandazioni concernenti in particolare:

  • a. il tasso d’interesse tecnico e le altri basi tecniche;
  • b. le misure da prendere in caso di copertura insufficiente.
  • 2bis L’organo supremo fornisce al perito in materia di previdenza professionale i dati necessari per la verifica e mette a sua disposizione la documentazione di cui ha bisogno. (4)

    3 Se l’organo supremo non si attiene alle sue raccomandazioni e la sicurezza dell’istituto di previdenza ne sembra minacciata, il perito in materia di previdenza professionale ne informa l’autorità di vigilanza.

    4 In relazione con il rilevamento di effettivi di beneficiari di rendite (art. 53ebis), il perito in materia di previdenza professionale fornisce, di moto proprio, all’autorità di vigilanza la conferma necessaria (art. 53ebis cpv. 1) e, su sua richiesta, il rapporto (art. 53ebis cpv. 3). (4)

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
    (2) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
    (3) Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
    (4) (5)
    (5) (6)
    (6) Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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