Art. 52c LPP dal 2025
Art. 52c (1) Compiti dell’ufficio di revisione
1 L’ufficio di revisione verifica se: a. il conto annuale e i conti di vecchiaia sono conformi alle prescrizioni legali;b. l’organizzazione, la gestione e l’investimento patrimoniale sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari;c. sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nell’amministrazione del patrimonio e il rispetto dei doveri di lealtà è controllato in misura sufficiente dall’organo supremo (2) ;d. i fondi liberi o le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d’assicurazione sono stati impiegati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari;e. in caso di copertura insufficiente l’istituto di previdenza ha preso le misure necessarie al ripristino della copertura integrale;f. le indicazioni e le notifiche richieste dalla legge sono state trasmesse all’autorità di vigilanza;g. le disposizioni dell’articolo 51c sono state rispettate.
2 L’ufficio di revisione redige annualmente un rapporto all’attenzione dell’organo supremo dell’istituto di previdenza sui risultati delle verifiche previste al capoverso 1. Il rapporto certifica il rispetto delle prescrizioni, con o senza riserve, e raccomanda l’approvazione o il rigetto del conto annuale, che deve essere allegato.
3 Se necessario, l’ufficio di revisione commenta i risultati della verifica all’attenzione dell’organo supremo dell’istituto di previdenza.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° ago. 2011 ([RU 2011 3393]; [FF 2007 5199]).
(2) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – [RS 171.10]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.