Art. 52a LAMaI dal 2025

Art. 52a (1) Diritto di sostituzione
1 Se nell’elenco delle specialità figurano più medicamenti con la stessa composizione di principi attivi, a parità di idoneità medica il farmacista può consegnare all’assicurato il medicamento più vantaggioso sotto il profilo economico, salvo che il medico o il chiropratico abbia prescritto esplicitamente la consegna del preparato originale.
2 Se sostituisce il medicamento prescritto con uno più vantaggioso, la persona che consegna il medicamento ne informa la persona che l’ha prescritto.
3 Il Consiglio federale può stabilire condizioni alle quali i medicamenti non sono considerati di pari idoneità medica.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2022 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1b), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 630; FF 2019 4981).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.