OR Art. 526 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 526 OR dal 2025

Art. 526 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 526 Disdetta

1 Il contratto di vitalizio può in ogni tempo esser disdetto dall’uno dall’altro contraente, col preavviso di sei mesi, quando le loro prestazioni convenzionali avessero un valore notevolmente ineguale, e colui che riceve la maggiore prestazione non possa dimostrare la intenzione dell’altro di fare una donazione.

2 Il rapporto tra il capitale e la rendita vitalizia sarà in questo caso calcolato secondo le norme di un accreditato istituto di assicurazioni.

3 Le prestazioni fatte sino al momento della risoluzione del contratto sono restituite, salvo compensazione del loro valore in capitale ed interessi.


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