OR Art. 526 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 526 OR dal 2025
Art. 526 Disdetta
1 Il contratto di vitalizio può in ogni tempo esser disdetto dall’uno dall’altro contraente, col preavviso di sei mesi, quando le loro prestazioni convenzionali avessero un valore notevolmente ineguale, e colui che riceve la maggiore prestazione non possa dimostrare la intenzione dell’altro di fare una donazione.
2 Il rapporto tra il capitale e la rendita vitalizia sarà in questo caso calcolato secondo le norme di un accreditato istituto di assicurazioni.
3 Le prestazioni fatte sino al momento della risoluzione del contratto sono restituite, salvo compensazione del loro valore in capitale ed interessi.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.