Art. 52 ONC dal 2025

Art. 52 Singoli animali, mandrie e greggi
1 Chiunque conduce un animale deve tenerlo costantemente sotto la sua padronanza. Gli animali devono essere affidati solo a guardiani capaci.
2 Nelle regioni di montagna, un animale isolato può essere guidato sul margine sinistro della strada, se la sicurezza è maggiore per il guardiano e l’animale.
3 Gli animali fermi non devono ostacolare il traffico; se sono lasciati incustoditi, essi devono essere legati in modo sicuro.
4 I guardiani che conducono mandrie o greggi su strade principali devono vigilare affinché la parte sinistra della strada sia lasciata libera agli altri utenti. Ai passaggi a livello, se occorre, la mandria o il gregge deve essere frazionato.
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