ONC Art. 52 - Singoli animali, mandrie e greggi

Einleitung zur Rechtsnorm ONC:



Art. 52 ONC dal 2025

Art. 52 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 52 Singoli animali, mandrie e greggi (art. 50 cpv. 2 a 4 LCStr)

1 Chiunque conduce un animale deve tenerlo costantemente sotto la sua padronanza. Gli animali devono essere affidati solo a guardiani capaci.

2 Nelle regioni di montagna, un animale isolato può essere guidato sul margine sinistro della strada, se la sicurezza è maggiore per il guardiano e l’animale.

3 Gli animali fermi non devono ostacolare il traffico; se sono lasciati incustoditi, essi devono essere legati in modo sicuro.

4 I guardiani che conducono mandrie o greggi su strade principali devono vigilare affinché la parte sinistra della strada sia lasciata libera agli altri utenti. Ai passaggi a livello, se occorre, la mandria o il gregge deve essere frazionato.


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